Nomina Amministratore

È prevista dal codice civile italiano, che all’art. 1129 recita:

« Quando i condomini sono più di otto, se l’assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta dall’autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dall’amministratore dimissionario. (…) L’incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata. L’assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore. La revoca dell’amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall’assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio. Può altresì essere disposta dall’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, nel caso previsto dal quarto comma dell’articolo 1131, se non rende il conto della gestione, ovvero in caso di gravi irregolarità. (…) »

La legge quindi non prevede sanzioni per i condomini che non provvedano alla nomina di un amministratore, ma un solo condomino (o l’amministratore uscente) può rivolgersi al Tribunale e ottenere la nomina giudiziaria di un amministratore.

Dunque l’amministratore può essere nominato:

dall’assemblea dei condomini, con la dovuta maggioranza;
in difetto, ove i condomini siano almeno nove e l’assemblea non vi provveda, o non si raggiunga una maggioranza su nessun candidato, dal tribunale ordinario, in sede di volontaria giurisdizione.

La nomina dell’amministratore fatta dal costruttore e/o venditore di un edificio, anche se inserita nel rogito di acquisto, è nulla. La nomina dell’amministratore è vincolata alla legge: è necessaria la maggioranza degli intervenuti all’assemblea e almeno la metà del valore dell’edificio (cioè 500 millesimi su 1.000, cfr. art. 1136, secondo comma, c.c.). La stessa maggioranza, secondo la passata giurisprudenza, è necessaria per confermare l’amministratore per un altro anno. Si sta formando però una giurisprudenza che, per la sola riconferma, ritiene sufficiente la maggioranza ridotta di un terzo. Si veda sul punto Trib. di Roma n. 10701/09. Infatti, nella lettera della legge, troviamo una distinzione tra la nomina e la revoca dell’amministratore (art.1136, comma 4) e conferma dell’amministratore (art.1135, comma 1, punto 1), ove si ponga un diverso significato tra nomina e conferma.

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Amministratore_di_condominio_(Italia)