Sanzioni

Sanzioni

La norma italiana non stabilisce:

  • le modalità di accertamento della violazione, in materia di multe condominiali, lasciando intendere che questa attività non è svolta dal giudice.
  • se la sanzione rientri nei crediti condominiali, e pertanto sìa esigibile entro sei mesi dalla chiusura del bilancio di esercizio. Né indica un diverso termine temporale, per evitare che l’interessato debba tutelarsi in merito a fatti commessi anni prima.
  • come gestire le violazioni al Regolamento da parte delle famiglie in affitto: solo i proprietari partecipano e ricevono le comunicazioni dell’assemblea, e tuttavia in sede civile e penale ognuno risponde della propria condotta individuale, e il proprietario solo in quanto non ha messo in atto iniziative di richiamo verbale e scritto, o di sfratto (dove possibile) verso l’inquilino negligente.

La legge n. 220/2012 art. 24 eleva le sanzioni massime (art. 70 disp. att. cc) applicabili stabilendo che: Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800. La somma è devoluta al fondo di cui l’amministratore dispone per le spese ordinarie.
L’assemblea di condominio può deliberare (all’unanimità) modifiche al Regolamento di condominio per introdurre sanzioni minori di quelle ammesse dalle legge per i trasgressori, restando invece inderogabili gli importi massimi.

Il d.l. n. 145/2013 (così detto decreto Destinazione Italia), il quale ha specificato che la sanzione può essere irrogata dall’assemblea con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti alla riunione ed almeno la metà del valore millesimale dell’edificio.
L’amministratore ha il compito di riscuotere la sanzione irrorata dall’assemblea, mentre non può irrorare multe di propria iniziativa, per le quali è invece necessaria una delibera condominiale. Prima della riforma del 2012, non era necessaria la delibera dell’assemblea per irrorare sanzioni (art. 1131), dal 2012 non è più nemmeno obbligatorio che il Regolamento di Condominio preveda espressamente le sanzioni ovvero richiami il codice civile, anche se questa prassi rimane consigliabile.

Le sanzioni pecuniarie includono gli interessi di mora per il mancato e/o ritardato pagamento di rate condominiali.

Secondo un orientamento giurisprudenziale, l’amministratore è obbligato a irrogare tali sanzioni, se si considera che è tenuto (art. 1130) a “curare l’osservanza del regolamento del condominio al fine di tutelare l’interesse generale al decoro, alla tranquillità ed all’abitabilità dell’edificio” (Cassazione, sentenza n. 14735 del 26 giugno 2006), e soprattutto a “riscuotere i contributi […] per la manutenzione ordinaria delle parti comuni e per l’esercizio dei servizi comuni” (art. 1131, comma 3), potendosi verificare un probabile aggravio di queste spese a causa della condotta del condomino che non osserva il Regolamento, e che l’importo della sanzione è proprio per legge destinato al fondo per le spese ordinarie.

La riscossione è quindi responsabilità dell’amministratore, il sollecito scritto o telefonico non è obbligatorio prima dell’ingiunzione di pagamento, essendo sufficiente il rendiconto di bilancio dell’esercizio notificato ai condomini. Compete all’amministratore la scelta di affidare a un avvocato il compito dell’ingiunzione dei pagamenti.

In base all’art. 63, Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore può ottenere decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione. Non è quindi obbligatorio il procedimento di mediazione, né attendere 40 giorni dopo la notifica del decreto ingiutivo: già il giorno dopo la notifica, il creditore può procedere con espropriazione forzata. Non sono opponibli ai crediti condominiali i beni iscritti in apposito fondo patrimoniale. Nessuna tutela particolare, invece, è prevista per i proprietari nei confronti di un amministratore reo di appropriazione indebita dei denaro versato dai condomini.

È sufficiente un piano di ripartizione delle spese approvato dall’Assemblea, sia preventivo sia consuntivo: la presenza di un consuntivo di spese non è più condizione per l’ingiunzione di pagamento, né è richiesto il consenso dei condomini (Art. 63 disp. Att. codice civile, R.D. n. 318/1942, sentenze Cassazione n. 24299/08 e n. 6323/03). Vale però in generale che il credito deve essere certo, liquido ed esigibile: la certezza del credito si ha solo nel bilancio consuntivo di fine esercizio.

L’entità della sanzione può essere impugnata presso il giudice ordinario o di pace, che può ridurla anche d’ufficio (art. 1384, Cassazione Sentenza n. 18128/05 del 13/09/2005) se è manifestamente eccessiva o se il condomino ha parzialmente adempiuto alle sue obbligazioni e non è stata ridotta la sanzione a suo carico.

fonte https://it.wikipedia.org/wiki/Condominio